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Rottamazione, anche a Taranto

Aderendo al provvedimento legislativo n.193 del 22 ottobre 2016, l'Amministrazione Comunale di Taranto ha approvato in data 24 gennaio 2017 il regolamento della cosiddetta "Rottamazione delle cartelle esattoriali" dando ai suoi contribuenti la possibilità di definire in maniera agevolata le posizioni debitorie sottoposte a ingiunzioni fiscali notificate negli anni dal 2000 al 2016 dal Comune o dai concessionari della riscossione in merito alle entrate comunale, anche tributarie. I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento; d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre). Gli interessati possono presentare la richiesta entro il 2 maggio 2017, secondo le modalità indicate del modulo di adesione. E’ prevista la possibilità di rateizzazione del debito fino ad un massimo di 5 rate e con scadenza non oltre il 30 settembre 2018

comunicato

Tasso di interesse Legale

Dal 1° Gennaio 2017 è cambiata la misura degli interessi legali. La misura del saggio degli interessi legali previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile, è stata ridotta al minimo storico e quindi fissata allo 0,1% in ragione d'anno in base al decreto del Ministero dell'Economia del 07 Dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°291 del 14 Dicembre 2016.


01/01/2008 31/12/2009 3,00% Dm Economia 12/12/2007

01/01/2010 31/12/2010 1,00% Dm Economia 04/12/2009

01/01/2011 31/12/2011 1,50% Dm Economia 07/12/2010

01/01/2012 31/12/2013 2,50% Dm Economia 12/12/2011

01/01/2014 31/12/2014 1,00% Dm Economia 12/12/2013

01/01/2015 31/12/2015 0,50% Dm Economia 11/12/2014

01/01/2016 31/12/2016 0,20% Dm Economia 11/12/2015

01/01/2017 --- 0,10% Dm Economia 7/12/2016



Restano Tosap e Icopu nel 2016

L’imus (o local tax) è stata abrogata, senza essere entrata in vigore

comunicato

- Adeguamento calcolo sanzioni

Il comma 68 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015), ha anticipato al 01/01/2016 la data di entrata in vigore della revisione del sistema sanzionatorio disciplinato dal D.Lgs. n. 158 del 24/09/2015. La novità consiste nella RIDUZIONE della sanzione dal 30% al 15% in caso di ravvedimento perfezionato entro 90 (novanta) giorni, con applicazione del principio del favor rei. In particolare, le sanzioni da versare in caso di ravvedimento operoso sono ora pari a:

- 1,5% se avviene entro 30 giorni dalla violazione

- 1,666 % se avviene entro 90 giorni dalla violazione

- 0,1% giornaliero se avviene entro 15 giorni dalla violazione (ravvedimento "sprint").


Riepilogo Ravvedimento dal 2016

L’istituto del Ravvedimento Operoso 2016 Sprint, Breve, Medio e Lungo a seconda dei giorni di ritardo in cui viene effettuato il pagamento o in cui viene presentata la dichiarazione integrativa. Questi 3 tipi di ravvedimento, consentono al contribuente di sanare la sua posizione circa le violazioni commesse ma non ancora accertate dall’Agenzia Finanziaria e corrispondono a 3 percentuali di sanzioni ridotte da applicare in base alla data in cui il contribuente effettua il pagamento, pari allo 0,1%, 3,00% e 3,75%.

1) Sprint: pagamento entro i primi 14 giorni - sanzione ridotta 0,2% che scende allo 0,1% dal 1° gennaio 2016: Il Ravvedimento Operoso SPRINT è la novità introdotta dal Governo Monti con il Decreto Salva Italia Dl 98/2011 che consente al contribuente di regolarizzare il ritardato pagamento con una penalità giornaliera sensibilmente ridotta pari ad una sanzione dello 0,2% - 0,1% per ciascun giorno di ritardo, oltre al pagamento degli interessi legali calcolati in base al tasso legale annuale che dal 1° gennaio 2016 è pari allo 0,2% da calcolare sul numero dei giorni di ritardo, più il pagamento del tributo dovuto o la presentazione della dichiarazione integrativa.

2) Breve: pagamento dal 15° giorno ed entro il 30° giorno - sanzione 1,5%: Si parla di Ravvedimento Operoso BREVE quando il contribuente che decide volontariamente di mettersi in regola con il fisco, effettua il pagamento complessivo del: Tributo + sanzione 1,5% + interessi legali: dal 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza

3) Medio: sanzione 1,67% pari ad 1/9 del minimo, se il versamento avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;

4) lungo sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

5) Lunghissimo: sanzione pari ad 1/7 del minimo (4,29%), pagamento entro 2 anni dall'omissione o dall'errore - sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è effettuato oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore nuovo tipo di ravvedimento.



- 01 ottobre 2013 Aumento aliquota IVA dal 21% al 22%

L'IVA continua a salire, l'aliquota del 21% ha avuto vita breve. Dopo circa due anni di vita l'IVA sale ancora di un punto. Soltanto il 16 settembre 2011 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, che prevedeva, tra l’altro, l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma 2-bis). Ora , invece l’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 modificando l'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.

comunicato

- Sconto fiscale del 50% per l’acquisto di mobili e ...

Aggiornata la guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Tra le ultime novità introdotte dalla normativa, la detrazione del 65% delle spese effettuate dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per l’adozione di misure antisismiche sulle costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Per chi ristruttura un immobile, è previsto anche un ulteriore sconto fiscale del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), da destinare all’arredo. La spesa massima detraibile è pari a 10mila euro, da effettuare nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013.

comunicato

- Aumento aliquota Iva al 21%

In data 16 settembre 2011 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, che prevede, tra l’altro, l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma 2-bis).

comunicato

- Ravvedimento

L'art. 13 del D.Lgs n.472 del 18.12.97 ha introdotto l'istituto del ravvedimento, che comporta una notevole riduzione delle sanzioni, qualora il contribuente regolarizzi spontaneamente errori ed omissioni, prima che siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui abbia formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Dal 01 Febbraio 2011 Nel caso concreto dell'omesso o ritardato pagamento la sanzione è ridotta: a) ad 1/10 del minimo (=3,00%) se il pagamento viene eseguito entro 30 gg. dalla data della scadenza. b) ad 1/8 del minimo (=3,75%) se il pagamento o la regolarizzazione del ritardo avviene entro 1 anno dalla scadenza. Legge n.220 del 13/12/2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21/12/2010 - S.O n.281.



- Modelli ICRIC, ICLAV ed ACCAS/PS

Scadenza 31 marzo 2011

I modelli ICRIC, ICLAV ed ACCAS/PS permettono all’INPS di verificare se esistono i presupposti per corrispondere le prestazioni assistenziali quali l’indennità di accompagnamento, l’assegno mensile di assistenza, l’indennità di frequenza, la pensione o l’assegno sociale. Gli invalidi civili e i titolari di pensione o assegno sociale sono tenuti a presentare una specifica dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti previsti per il riconoscimento delle provvidenze economiche assistenziali erogate dall’Inps.



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- I contribuenti che si avvalgono della detrazione d’imposta del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, devono comunicare, entro il 31 marzo 2010, le spese sostenute nel 2009, in caso di lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.

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- Novità: nuovo modello codice fiscale per associazioni, condomini, soggetti diversi da persone fisiche non titolari di partita iva.

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- Associazioni, scade il Modello EAS

L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 15/10/2009 ha reso noto il rinvio della scadenza al 31/12/2009, con alcune semplificazioni.

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